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7/14 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2019 Installazione di una termopompa. Isolamento acustico. Principio di prevenzione.
– Per nuovi impianti il principio di prevenzione esige una limitazione delle emissioni foniche superiore ai valori di pianificazione, purché sia pretendibile dal punto di vi- sta tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (consid. 7.3).
– Sulle possibili misure di insonorizzazione serve un’ac- curata analisi in fase di progetto; in assenza di una tale analisi, nel caso di specie non è dato vincolare questo punto rilevante della domanda di costruzione a una con- dizione risolutiva (consid. 7.2, 7.4). Errichtung einer Wärmepumpe. Lärmschutz. Vorsorge- prinzip.
– Das Vorsorgeprinzip erfordert für neue Projekte eine über die Planungswerte hinausgehende Beschränkung der Lärmemissionen, falls diese aus technischer und wirtschaftlicher Sicht zumutbar erscheint (E.7.3).
– Über die möglichen Schallschutzmassnahmen ist eine detaillierte Analyse bereits im Baubewilligungsverfah- ren verlangt; in Ermangelung solch einer Analyse darf dieser Punkt im vorliegenden Fall nicht mit einer Reso- lutivbedingung in der Baubewilligung verknüpft werden (E.7.2, 7.4). Considerandi: 7.2. Alla cifra 14 della licenza edilizia del 29 gennaio 2018 (doc. M convenuto) il convenuto ha fissato “che i previsti impianti di riscaldamento siano adeguatamente insonorizzati, ed ubicati in modo da non recare disturbo o molestia al vicinato conformemen- te all’OIF. Se dopo la messa in esercizio degli impianti si dovesse- ro riscontrare lamentele da parte del vicinato a causa del rumore eccessivo i proprietari dovranno provvedere a verificare a proprie spese, tramite misurazioni acustiche, l’entità delle immissioni fo- niche e il rispetto dei limiti d’esposizione al rumore fissati dall’OIF. Queste verifiche dovranno essere eseguite seguendo i parametri stabiliti dall’OIF, ed utilizzando degli strumenti conformi alle di- rettive. Nel caso in cui i limiti d’esposizione al rumore risultassero superati gli impianti non potranno funzionare e dovranno essere immediatamente ripristinati dal punto di vista fonico a spese dei proprietari”. 145 14
7/14 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2019 7.3. Il Tribunale federale ha a più riprese sottolineato che per nuovi impianti, non basta osservare i valori di pianificazione (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b OIF) e art. 23 LPAmb), ma occorre pure appli- care il principio di prevenzione (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. a OIF e art. 11 cpv. 2 LPAmb), per cui a titolo preventivo si può pretendere una li- mitazione maggiore delle emissioni foniche, purché sia esigibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (cfr. DTF 141 II 476 consid. 3.2 e 3.4; STF 1C_506/2008 consid. 3.3, 1C_204/2015 consid. 3.7.). 7.4. Nel caso di specie, non risulta che vi sia stata un’accu- rata analisi sulle possibili misure di insonorizzazione per limitare le emissioni della pompa di calore aria-acqua prevista nella rispettiva torretta. Tanto più che non è stato nemmeno prodotto un certifica- to di protezione fonica. I progettisti durante il sopralluogo hanno sì garantito che, in considerazione delle norme foniche, la posizione scelta per la termopompa sarebbe la migliore, precisando che l’u- bicazione interna della termopompa sarebbe un vantaggio, perché meno rumorosa, e che verrebbero installate delle cuffie per atte- nuare il rumore. Tuttavia, hanno pure affermato che, se necessa- rio, la presa dell’aria potrebbe essere spostata. Non appare quindi chiaro fino a che punto le emissioni della pompa di calore possano essere ulteriormente diminuite dal profilo tecnico. Per di più, agli atti vi è un documento standard di verifica della protezione fonica inoltrato in sede di opposizione dal ricorrente (allegato al doc. E convenuto) secondo cui il valore di pianificazione non sembra es- sere rispettato. Teoreticamente potrebbe dunque darsi che, dopo attenta analisi, si giunga alla conclusione che la pompa di calore vada installata in un’altra ubicazione. Pertanto, non è dato vinco- lare questo punto rilevante della domanda di costruzione ad una condizione risolutiva. La rispettiva censura dei ricorrenti è dunque fondata. R 18 10 e 11 sentenza del 2 luglio 2019 146